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LA
LEGGE ITALIANA
Nel testo della legge Turco-Napoletano,
entrata in vigore dal ’98, la misura del trattenimento viene presentata
come una vera e propria necessità, dovuta dall’emergenza ma
caratterizzata “dall’estraneità dei centri di permanenza temporanea e
assistenza al circuito penitenziario, dalla conformità del trattenimento
alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
dall’omogeneità della misura alle normative previste negli altri
ordinamenti europei”, la stessa legge prevedeva un “permanenza
obbligatoria” nel CTP per un periodo di 30 giorni necessari al disbrigo
delle pratiche amministrative, la detenzione era applicata solo a chi era
in attesa di essere espulso dal paese.
La
legge Bossi-Fini del 2002 altro non è che la prosecuzione e
l’inasprimento della Turco-Napolitano, infatti la Bossi-Fini è una
modifica della vecchia legge, che tende a ghettizzare sempre più il
migrante in una condizione di eterna illegalità. Le modifiche sostanziali
riguardano l’aumento da 30 a 60 giorni del periodo di “permanenza”
(o meglio detenzione) nei CTP, la possibilità di proroga della detenzione
in base alle “difficoltà nel reperimento” del foglio di viaggio o
delle pratiche di identificazione e ancora: chi non viene riconosciuto da
parte dell’autorità consolare, dopo aver scontato la sua “pena”
all’interno di un CPT, viene rilasciato senza soldi e senza alcun
appoggio, in stato di totale isolamento e con un foglio di via che gli
intima di lasciare il paese nel giro di 5 giorni. Egli è già a tutti gli
effetti un clandestino. Inoltre la Bossi-Fini sanziona con l’arresto
immediato, processo con rito diretto e detenzione fino a 4 anni di
carcere, l’inosservanza dell’ordine di lasciare il territorio
nazionale.
Cosa
può fare in queste condizioni il migrante? Queste normative porteranno ad
un totale clandestinizzazione dei migrati che quindi, pur di sopravvivere,
andranno ad alimentare la sacca del lavoro nero privo dei diritti
fondamentali di ogni uomo o donna .
A
chi giova tutto ciò?
CTP:
LEGGE INCOSTITUZIONALE
Nel
2001, la Corte Costituzionale ha dovuto verificare la costituzionalità
delle disposizioni del Testo Unico in materia di immigrazione che
consentono il trattenimento dell’estracomunitario nei CPT, in vista
dell’accompagnamento coatto alla frontiera è dell’espulsione del
territorio dello stato. Il principale rilievo riguardava la violazione
dell’art. 13 della Costituzione, che riserva ai soli atti motivati
dell’autorità giudiziaria la detenzione e la restrizione della libertà
personale, mentre erano state introdotte nel nostro ordinamento misure che
incidono pesantemente sulla libertà personale in pratica rimesse
all’autorità amministrativa (questore e prefetto). Il potere di polizia
sostituiva quello del giudice, che aveva al più il ruolo di ratificare
decisioni prese in altra sede. Da qui la necessità di escludere ogni
attribuzione di competenza in materia di restrizione della libertà ad
organi amministrativi, ripristinando una effettiva riserva di
giurisdizione (art. 13 Cost. ) e assicurando il diritto di difesa al
sospettato-accusato ( art. 24 Cost.). Con la sentenza 105/2001, la Corte
Costituzionale ha sostanzialmente salvato le disposizioni del Testo Unico,
pur riconoscendo il trattenimento del CPT “è misura incidente sulla
libertà personale”, che determina una “mortificazione della dignità
dell’uomo). In realtà il ruolo del giudice (civile, si badi bene, quasi
a voler dissimulare la natura detentiva del trattenimento) è tutt’altro
che effettivo. Si assiste per lo più ad una mera ratifica dell’operato
dell’autorità amministrativa.
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