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LA LEGGE ITALIANA

  Nel testo della legge Turco-Napoletano, entrata in vigore dal ’98, la misura del trattenimento viene presentata come una vera e propria necessità, dovuta dall’emergenza ma caratterizzata “dall’estraneità dei centri di permanenza temporanea e assistenza al circuito penitenziario, dalla conformità del trattenimento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dall’omogeneità della misura alle normative previste negli altri ordinamenti europei”, la stessa legge prevedeva un “permanenza obbligatoria” nel CTP per un periodo di 30 giorni necessari al disbrigo delle pratiche amministrative, la detenzione era applicata solo a chi era in attesa di essere espulso dal paese.

La legge Bossi-Fini del 2002 altro non è che la prosecuzione e l’inasprimento della Turco-Napolitano, infatti la Bossi-Fini è una modifica della vecchia legge, che tende a ghettizzare sempre più il migrante in una condizione di eterna illegalità. Le modifiche sostanziali riguardano l’aumento da 30 a 60 giorni del periodo di “permanenza” (o meglio detenzione) nei CTP, la possibilità di proroga della detenzione in base alle “difficoltà nel reperimento” del foglio di viaggio o delle pratiche di identificazione e ancora: chi non viene riconosciuto da parte dell’autorità consolare, dopo aver scontato la sua “pena” all’interno di un CPT, viene rilasciato senza soldi e senza alcun appoggio, in stato di totale isolamento e con un foglio di via che gli intima di lasciare il paese nel giro di 5 giorni. Egli è già a tutti gli effetti un clandestino. Inoltre la Bossi-Fini sanziona con l’arresto immediato, processo con rito diretto e detenzione fino a 4 anni di carcere, l’inosservanza dell’ordine di lasciare il territorio nazionale.

Cosa può fare in queste condizioni il migrante? Queste normative porteranno ad un totale clandestinizzazione dei migrati che quindi, pur di sopravvivere, andranno ad alimentare la sacca del lavoro nero privo dei diritti fondamentali di ogni uomo o donna .

A chi giova tutto ciò?

CTP: LEGGE INCOSTITUZIONALE

  Nel 2001, la Corte Costituzionale ha dovuto verificare la costituzionalità delle disposizioni del Testo Unico in materia di immigrazione che consentono il trattenimento dell’estracomunitario nei CPT, in vista dell’accompagnamento coatto alla frontiera è dell’espulsione del territorio dello stato. Il principale rilievo riguardava la violazione dell’art. 13 della Costituzione, che riserva ai soli atti motivati dell’autorità giudiziaria la detenzione e la restrizione della libertà personale, mentre erano state introdotte nel nostro ordinamento misure che incidono pesantemente sulla libertà personale in pratica rimesse all’autorità amministrativa (questore e prefetto). Il potere di polizia sostituiva quello del giudice, che aveva al più il ruolo di ratificare decisioni prese in altra sede. Da qui la necessità di escludere ogni attribuzione di competenza in materia di restrizione della libertà ad organi amministrativi, ripristinando una effettiva riserva di giurisdizione (art. 13 Cost. ) e assicurando il diritto di difesa al sospettato-accusato ( art. 24 Cost.). Con la sentenza 105/2001, la Corte Costituzionale ha sostanzialmente salvato le disposizioni del Testo Unico, pur riconoscendo il trattenimento del CPT “è misura incidente sulla libertà personale”, che determina una “mortificazione della dignità dell’uomo). In realtà il ruolo del giudice (civile, si badi bene, quasi a voler dissimulare la natura detentiva del trattenimento) è tutt’altro che effettivo. Si assiste per lo più ad una mera ratifica dell’operato dell’autorità amministrativa.