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Tribunale Civile di Partinico Dott. Andrea Compagno Per La Telejato , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. Maniaci Letizia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Di Lorenzo e Adriana Di Giorgio ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Corleone (Pa) , Via Carmine n.3, giusta procura a margine al presente atto, - resistente opposta Contro La Distilleria Bertolino spa, in persona del legale rapp. p.t. Sig.ra Antonina Bertolino (Avv. Giovanni Lentini) - ricorrente opponente-**********Con ricorso notificato il 5.11.2003 alla Telejato la Distilleria Bertolino spa chiedeva la cessazione di ogni e qualsiasi trasmissione che direttamente o indirettamente attribuisca alla Distilleria Bertolino spa la responsabilità per l’inquinamento atmosferico di Partinico. A sostegno della propria domanda, l’istante assumeva che l’emittente Telejato a mezzo di alcuni servizi giornalistici diffondeva notizie false e allarmanti che collegavano l’emissione dei fumi della propria attività all’inquinamento atmosferico presente nell’area di Partinico con ciò diffamando la stessa ricorrente.Allegava a sostegno della domanda il contenuto di alcune denunce sporte dalla medesima nei confronti delle resistente.Si costituisce, con la presente memoria, la Telejato impugnando e contestando quanto ex adverso esposto e dedotto, in forza delle seguenti considerazioni in fatto ed in diritto. ********Il ricorso di parte ricorrente è palesemente infondato sia in fatto che in diritto oltre che improponibile e inammissibile per le infrascritte considerazioni difensive in ordine al rito ed al merito della fattispecie, risultando mancante di tutti i presupposti di cui all’art.700 c.p.c.1) Si contesta, in primis la ricorrenza dell’elemento del fumus boni iuris.Solo pretestuosamente e senza alcun valido argomento la Distilleria Bertolino viene e lamentare la diffusione di notizie allarmanti e, soprattutto false, ad opera della resistente e riguardanti l’attività delle medesima.Se si ha, infatti, riguardo a quanto contenuto nelle denunce trascritte nel ricorso e , in ogni caso alla realtà dei fatti,si può agevolmente evincere che l’odierna deducente si è limitata a riportare, nell’ambito dei propri servizi giornalistici sull’inquinamento dell’area di Partinico, commenti fatti da terzi sull’argomento o, comunque, dati rilevati dalle verifiche effettuate dalla Provincia regionale di Palermo in materia..(vedi dichiarazioni dell’On.le Lumia o considerazioni del Patto per l’ambiente) e ciò nell’ambito dell’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto di cronaca , il diritto di critica o, in generale, il diritto alla libera manifestazione del pensiero.Non è inopportuno ricordare all’uopo, l’opinione, ampiamente nota, della giurisprudenza che sul punto ritiene che è requisiti essenziali affinchè l’attività giornalistica possa ricondursi all’esercizio del diritto di cronaca e di critica previsto e tutelato dall’art.21 cost., che , a norma dell’art.51 c.p. esclude l’antigiuridicità del fatto consistono nella verità oggettiva o anche soltanto putativa dei fatti riferiti, nella loro rilevanza sociale e nell’obiettività , serenità e correttezza dell’informazione; i fatti narrati devono essere sostanzialmente conformi alla realtà, o apparire ragionevolmente tali al giornalista (c.f. Trib. Di Napoli, 8 aprile 1995). Ed ancora, " Non vengono travalicati i limiti che sovrintendono al legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica ogniqualvolta le notizie riportate corrispondono -quanto meno all’epoca in cui sono diffuse è ad una verità ragionevolmente presunta. La verità putativa, prevista come ulteriore presupposto della legittimità del diritto di cronaca, opera in tutti i casi in cui la ricostruzione della vicenda narrata si discosti parzialmente dalle risultanze delle indagini investigative senza tuttavia mutare la sostanza dei fatti emersi (Cass.Civile sez.III, 16 settembre 1996, n.8284).Nel nostro caso, non solo le notizie riportate sono riconducibili agli accertamenti effettuati dalla Provincia Regionale di Palermo ma anche le frasi e le ricostruzioni di cui ai servizi oggetto di lagnanza derivano da fonti ben precise; analogamente per le asserite e fantomatiche ricostruzioni del contesto generale laddove è facilmente appurabile da Codesto Organo Giudicante che l’ambientazione teatro dei servizi televisivi è, per forza di cose, riconducibile all’area in cui è ubicata la Distilleria Bertolino ( peraltro unica industria esistente nell’area di Partitico) dal momento che gli accertamenti compiuti dalla Provincia venivano effettuati, come conferma la stessa ricorrente, a mt 200 dalla stessa e quindi, proprio per la detta vicinanza, tale sito industriale veniva incluso nelle immagini.Si rileva, ancora, che la "frenetica attività giornalistica che ha mirato ad attribuire tale inquinamento agli scarichi in atmosfera dell’impianto industriale della Ditta Bertolino " e di cui all’atto di parte avversa, è consistita semplicemente nei servizi trasmessi nel notiziario del 17.09.03 ( v. servizio del giornalista Giuseppe Noto che si limita a riportare solo "il dato che emergerebbe dai dati rilevati dalla centralina della Provincia" e che è da un primo esame dei dati forniti dalla Provincia risulterebbe che la Distilleria Bertolino, per certi parametri supera i limiti stabiliti dalla legge", con ciò evidenziandosi anche l’uso del condizionale proprio a dimostrare che si tratta di notizie ancora approssimative) e del 22.09.03 in cui , nella delirante ricostruzione della ricorrente si accusa, addirittura l’emittente Telejato di "subdola manipolazione della realtà, attraverso l’attribuzione alla Bertolino Antonina di vere e proprie condotte criminali" laddove l’intervento televisivo si è limitato a riferire che la stessa non aveva accettato di essere intervistata e che aveva minacciato azioni lega li: ovvero la pura e semplice realtà dei fatti!!!Analogo tenore hanno anche tutte le altre accuse rivolte alla resistente, la quale ha soltanto svolto la funzione propria dell’attività giornalistica di informazione a vantaggio della collettività .Se , pertanto, lesione di diritti soggettivi si è concretizzata, è fuor di dubbio che essa riguardato l’esplicarsi del legittimo diritto di cronaca in danno della resistente nonchè in genere dell’intera collettività Partinicese!Ne consegue che solo forzando il dettato dell’art.700 c.p.c. è possibile riscontrare il fumus boni iuris nel caso de quo.Del resto, proprio tale elemento costituisce il primo requisito che il giudice della cautela è preliminarmente chiamato ad accertare attraverso un’indagine che ha ad oggetto la sussistenza del diritto soggettivo posto a fondamento della domanda cautelare e che , per i limiti intrinseci dettati dalla sommarietà della cognizione "richiede una valutazione tanto più rigorosa quanto più gravi e incisivi sono gli effetti dell’emanando provvedimento cautelare (Trib di Firenze 19.09.1985 n.543).Tali criteri inducono a reputare palesemente infondato il ricorso presentato.2)Sulla imminenza ed irreparabilità del pregiudizio.Dalla lettura di quanto sapientemente esposto nel ricorso di parte avversa emerge quale unico ed incontestabile dato che le asserite violazioni della reputazione e dell’onore della ricorrente hanno formato oggetto di servizi giornalistici già trasmessi in data….. e riportate nelle denunce in maniera settoriale e avulsa dal contesto generale di riferimento ( e sul cui merito si argomenterà infra) con la conseguenza che proprio per tale circostanza non sarebbe in alcun modo ravvisabile alcuna imminenza del pregiudizio lamentato .A tale proposito si richiama quanto espressamente stabilito dalla dottrina e giurisprudenza processualcivilistica la quale ritiene essenziale che la tutela cautelare atipica di cui all’art.700 c.p.c. sia in grado di svolgere una funzione preventiva tale da impedire che la violazione solo minacciata si realizzi effettivamente (Proto Pisani, op.cit. p.16 ess., Tommaseo, I provvedimenti, 135 ess., Arieta op.cit.p.32 e ss.) tal che la mancanza di tale evenienza determini una vera e propria eccezione di tardività della domanda cautelare proposta.E’ , invero, necessario che esista una correlazione cronologica tra momento della violazione, fonte del pregiudizio, e momento della richiesta della tutela urgente.Nel caso in esame, la domanda avanzata dalla ricorrente appare infondata proprio in ragione della circostanza che le notizie"incriminate" e fonte di possibile pregiudizio sono già state trasmesse con la ovvia conseguenza che la misura richiesta appare priva di ratio iuris, ben valendo semmai altri rimedi ad apprestare un’idonea tutela fra i quali l’ordinaria azione di danni o , comunque, il rimedio cautelare tipico di cui all’art.669 ter ( si veda in proposito l’opinione di Oliveri il quale ritiene di dover escludere il ricorso allart.700 in vista della previsione generale contenuta nell’art.669 ter circa la proponibilità ante causam della domanda cautelare tipica ancor prima dell’inizio del giudizio di merito. c.f.r. P.733 RDDPR 1991). Analogamente per quanto riguarda l’elemento dell’irreparabilità del pregiudizio il quale si aggiunge a quello dell’imminenza per determinare l’ammissibilità della richiesta. Anche in tale ipotesi, difatti, difetta la possibilità di poter legittimamente considerare il danno lamentato dalla ricorrente , laddove esso sia comunque sussistente, come danno irreparabile.Occorre infatti , ai fini della concessione della tutela, che l’evento lesivo sia irreparabile, che il pregiudizio ciò sia idoneo a minacciare o ledere il diritto con carattere di irreparabilità, atteggiandosi tale connotato quale limite effettivo ed invalicabile della tutela d’urgenza. A ben vedere, infatti, se l’intervento del giudice della cautela deve essere diretto, oltre che all’immediata eliminazione della situazione antigiuridica prodotta , ad attenuare gli effetti dannosi in tutte le ipotesi di impossibilità o di difficoltà del successivo risarcimento (e ciò sulla scorta di quanto afferma dottrina dominante) è ben evidente che se effettivo danno si è concretizzato in seguito all’operato della resistente, esso andava lamentato in via ordinaria costituendo essa la sede naturale di tutela dei diritti già oggetto di lesione, con conseguente risarcimento del medesimo anche a mezzo di vari strumenti fra i quali il diritto alla rettifica delle notizie rivelatesi effettivamente false.3) Sulla genericità della domanda di cautela.Seppur brevemente si vuole contestare il carattere assolutamente generico della domanda spiegata dalla ricorrente.Nel caso di specie, la richiesta di far cessare ogni e qualsiasi trasmissione riguardante, direttamente o indirettamente, un'attribuzione di responsabilità per l’inquinamento atmosferico di Partinico alla Distilleria Bertolino si rivela inammissibile ed illegittima proprio in considerazione della menomazione del diritto di cronaca e del diritto alla libera manifestazione del pensiero ed in quanto tale arbitraria proprio per la genericità della richiesta, richiamandosi al riguardo tutte le argomentazioni esposte.4) Infine , si evidenzia che le denunce contenute nel ricorso, e dedotte quali motivi dello stesso, oltre ad dover costituire oggetto di verifica nelle competenti sedi penali, costituiscono puri e semplici atti di parte -si rappresenta all’On.le Giudicante che controparte non ha comunque fornito alcun riscontro probatorio a quanto affermato in ordine alla mancata corrispondenza fra i risultati delle verifiche della Provincia sulle emissioni atmosferiche e i fumi , a dire della stessa non inquinanti, immessi nell’atmosfera dalla stessa nel corso della produzione, non avendo documentato alcunché nè prodotto alcuna prova a sostegno delle sue tesi, in palese violazione del principio dell’onere probatorio su di essa incombente- i quali altro non avvalorano che le tesi dalla medesima parte sostenute, senza perciò valere a costituire fonti di effettiva e reale responsabilità per i soggetti contro i quali si rivolgono, nè tantomeno a configurare asseriti reati di diffamazione o di altro in loro danno tali da poter inibire un’attività giornalistica condotta secondo i parametri di legge. Quanto sopra ritenuto e considerato, la Emittente Telejato , come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna allo stato e con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre le seguenti Conclusioni "Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l’avversa istanza, poiché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si offrono in produzione: 1) Ricorso notificato il 5.11.2003;Chiede ammettersi l’audizione dei seguenti informatori : ing. Vincenzo Bonomo, dott. Vincenzo Provengano.
Partinico,lì 18.11.2003 Avv. Antonio Di Lorenzo Avv. Adriana Di Giorgio |